Reddito Minimo Garantito: Il Consiglio Approva La Legge
Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Guido Milana (Pd), ha approvato con 32 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti, la legge istitutiva del reddito minimo garantito per disoccupati, inoccupati e precari. Il provvedimento prevede l’erogazione di una somma di denaro, fino a 7.000 euro l’anno e una serie di prestazioni indirette, tra le quali l’erogazione di contributi per il canone d’affitto e per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici locali. Frutto dell’esame abbinato di sette proposte di legge regionale in materia di sostegno al reddito di cittadini svantaggiati, il testo approdato nell’Aula consiliare aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione Lavoro, presieduta da Peppe Mariani (Lista civica per il Lazio), il 28 ottobre scorso. Iniziata la discussione nell’Aula il 4 febbraio con la relazione dell’assessore Alessandra Tibaldi (Sinistra), il provvedimento ha dovuto attendere il parere del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e della Conferenza delle Autonomie locali, così come aveva chiesto il consigliere Donato Robilotta (Sr-Pdl).
Le modalità di accesso alle prestazioni
I prossimi passi del provvedimento saranno la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e il regolamento d’attuazione che verrà adottato dalla Giunta. Requisiti richiesti per ottenere i benefici: residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda, iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l’impiego, reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell’anno precedente, non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. Le domande dovranno essere inoltrate annualmente al Comune capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune di residenza del soggetto interessato. Sono previste sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché la decadenza dalle prestazioni qualora il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o a tempo determinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma. Inoltre, la decadenza è prevista nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal Centro per l’impiego territorialmente competente, ma non nell’ipotesi di non congruità della proposta. Vale a dire: i benefici non decadono se il soggetto non accetta una proposta che non tiene conto del salario precedentemente percepito, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e delle competenze formali e informali certificate dal Centro per l’impiego. La Giunta avrà novanta giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge regionale per definire i criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso alle prestazioni, tenendo conto, caso per caso, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro. Oltre all’erogazione di una somma di denaro non superiore a 7.000 euro l’anno, la legge sul reddito minimo garantito attribuisce ai Comuni e alle Provincie la facoltà di erogare una serie di prestazioni indirette volte a garantire la circolazione gratuita sui mezzi pubblici locali e la gratuità dei libri di testo scolastici, a favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo e a contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi. Sempre gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili, potranno prevedere l’erogazione di contributi per ridurre il canone di locazione.
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