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La nuova Imposta Municipale Unica – pagare tutti per pagare meno

8 giugno 2012 visto 313 volte 3 Commenti Scritto da

 

Imu, imposta municipale unica, è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 23/2011. La Legge 214/2011, Manovra Salva Italia, ha anticipato l’entrata in vigore dell’Imu al primo gennaio 2012. A differenza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 23/2011, la Manovra Salva Italia ha sottoposto ad Imu anche le abitazioni principali, prevedendo però un’aliquota agevolata allo 0,4 per cento. Sono state inoltre introdotte una serie di restrizioni per evitare la duplicazione delle agevolazioni. Ad esempio, con la Legge 44/2012 sulla semplificazione fiscale è stato stabilito che se due coniugi fissano la residenza e la dimora abituale in due abitazioni diverse, solo una di esse potràbeneficiare dell’aliquota ridotta.Allo stesso modo, avrà diritto all’agevolazione solo una pertinenza per ogni categoria catastale. A eccezione del gettito derivante dalle prime case, i proventi delle imposte sugli altri immobili devono essere ripartiti tra Stato e Comuni.

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità

Aree fabbricabili
Secondo le istruzioni del ministero dell’Economia, la base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale rilevato al primo gennaio dell’anno di imposizione. Nella valutazione devono essere anche considerati la zona, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso e i prezzi medi, nonché gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno che si rendono necessari prima della costruzione.

La prima casa e le sue pertinenze godono di un’aliquota agevolata allo 0,4%.  rientrano tra le pertinenze dell’abitazione principale gli immobili in categoria catastale:

C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero)

C/6 (box auto e garage)

C/7 (tettoie e posti auto)

Ogni abitazione può avere al massimo tre pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse. Se, ad esempio, una casa ha due garage, solo uno pagherà l’aliquota allo 0,4%, mentre l’altro dovrà corrispondere l’imposta piena. La situazione cambia invece quando una cantina e una soffitta sono accatastate insieme all’unità abitativa. In questo caso, la rendita attribuita all’ abitazione comprende anche la redditività delle due porzioni immobiliari.

Dal momento che, se le due pertinenze fossero accatastate separatamente rientrerebbero entrambe nella categoria C/2, per seguire la linea della nuova normativa il contribuente potrà avere l’agevolazione solo su un’altra pertinenza appartenente o alla categoria C/6 o alla categoria C/7.

Se due coniugi fissano la propria residenza in due abitazioni diverse dello stesso comune, solo uno pagherà l’aliquota agevolata. Al contrario, se gli immobili sono in due comuni diversi, entrambi i coniugi continuano ad usufruire dell’agevolazione perché potrebbero sussistere esigenze lavorative.

Per la prima casa e le sue pertinenze il Comune di Artena  ha mantenuto la detrazione di legge pari allo 0,4 %  per l’acconto di giugno, ma potrebbe aumentarla con la delibera di Consiglio Comunale per quanto riguarda il saldo di Dicembre sia per la prima che per la seconda casa.

  Maggiore equità si potrebbe avere se il Comune recuperasse le risorse nel campo dell’evasione fiscale facendo pagare  tutti per pagare meno, cioè allargare la base contributiva  con le seguenti proposte: 

- verificando  la conformità degli immobili dichiarati in  catasto con le superfici realizzate, cioè si costruisce per 100, si dichiara 80 ma si paga per 80 cioè per quello che si è dichiarato e non per quello che si è costruito.

-facendo  venire alla luce gli immobili fantasma (immobili non censiti in catasto), numerosi nelle frazioni  ma anche nel centro urbano. Solo l’agenzia del territorio in Italia ha individuato 2,2 milioni di immobili potenziali tra case, terreni garage ecc. e nel consiglio comunale del 26/04/2012 si è parlato di 600 immobili fantasma presenti ad Artena rilevati dall’agenzia delle entrate e non dal Dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune.

facendo pagare  i terreni agricoli posti nelle aree pianeggianti che sono la maggior parte del territorio circa 35 kmq e non facendo pagare  i terreni agricoli  di montagna  e di collina  poiché Artena rientra nella comunità montana. 

- Applicando l’Imu sulle aree rese edificabili con le varianti al PRG (è sufficiente la delibera di CC), come per i progetti Asp.

Recuperando i soldi dell’evasione fiscale come sopra proposto, un Comune  virtuoso, potrebbe applicare un aliquota ulteriormente ridotta allo 0,2 % cioè applicare la detrazione massima ai cittadini e agevolando chi concede le abitazioni in comodato d’uso o locate, ai figli o amici, invece adesso al contrario di quanto accadeva in regime Ici, non hanno diritto all’agevolazione le abitazioni concesse in comodato d’uso o locate, anche se utilizzate come abitazione principale dal comodatario o dal locatario.

Immobili rurali

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  ma i Comuni possono ulteriormente abbassarla fino allo 0,1 per cento. Come stabilito con la Legge 44/2012 sulla semplificazione fiscale, che ha integrato alcune d isposizioni della Manovra Salva Italia, sono esenti dall’Imu gli immobili rurali a uso strumentale situati in territorio montano o parzialmente montano, così come risultanti dall’elenco predisposto dall’Istat. Al contrario, gli altri immobili rurali sono equiparati alle abitazioni e, a meno che non sianoutilizzati come prima casa, pagano l’imposta base allo 0,76 per cento.

- Altre agevolazioni come stabilito dalla Legge 44/2012 sulla Semplificazione fiscale, la base imponibile è ridotta del 50  per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.lgs. 42/2004 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per il 2012 e il 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino a 26 anni di età, dimorante e residente nell’abitazione destinata a prima casa, fino a un massimo di otto figli. L’importo complessivo della maggiorazione non può comunque superare i 400 euro.In totale, quindi, dall’ammontare dell’Imu possono essere detratti al massimo 600 euro.

Esempio di calcolo:

La circolare  n.3/DF del 18/05/2012,  spiega che solo i proprietari di prima casa, indipendentemente dalla quota di cui sono titolari, hanno diritto alla detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età. Ad esempio due coniugi, proprietari al 50% dell’abitazione principale, con un figlio di età inferiore a 26 anni, hanno entrambi diritto alla detrazione aggiuntiva. La situazione non cambia se uno dei due coniugi è proprietario al 25%.

Molto importante è conoscere le aliquote che il Comune di Artena applicherà  sulla prima casa, e sulla seconda  casa per il saldo di Dicembre,  ecco una simulazione del pagamento dell’Imu fatta con le 3 aliquote che il Comune ha la facoltà di applicare.

1)aliquota al 6 rendita dell’immobile 650 € detrazione abitazione principale 200 € Imu =465.20 €
2)aliquota al 4 rendita dell’immobile 650 € detrazione abitazione principale 200 € Imu =236,80 €
3) aliquota al 2 rendita dell’immobile 650 € detrazione abitazione principale 200 € Imu = 18,40 €

Cioè a seconda delle esigenze economiche dell’Amministrazione comunale l’Imu di un immobile che ha una rendita di 650 € può variare da 18.40 € a 465.20 €.

Quindi l’Amministrazione Comunale dovrà deliberare quale aliquota applicare, ma un Comune virtuoso attento ai costi della spesa pubblica dovrebbe diminuire il peso fiscale  per i cittadini non aumentarlo.

Quanti soldi entreranno nelle casse comunali per la tassa dell’Imu ? Con quale criteri di onestà vengono scelti i tecnici per il controllo della spesa pubblica? 

Nuovi codici tributo i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’Imu, istituiti con la Risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate (che cambiano a seconda della tipologia di immobile), sono:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)

3914 terreni (destinatario il Comune)

3915 terreni (destinatario lo Stato)

3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)

3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)

3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)

3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)

3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)

3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

I moltiplicatori ai sensi della Legge 214/2011, Manovra Salva Italia, alla rendita catastale, rivalutata del 5%, devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:-

-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nellacategoria catastale D/5). Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal primo gennaio 2013;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni agricoli, il valore è ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicalerisultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, unmoltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.  La Manovra Salva Italia ha rivisto i moltiplicatori contenuti nel Decreto Legislativo 504/1992, che inizialmente, ai sensi del Decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, dovevano essereutilizzati come riferimento per il calcolo dell’Imu.

Immobili industriali non iscritti in Catasto e posseduti dalle imprese l’aggiornamento dei moltiplicatori, rispetto a quelli contenuti nel Decreto Legislativo 504/1992, ha reso necessaria la definizione di nuovi coefficienti anche per gli immobili industriali, appartenenti al gruppo catastale D, non iscritti in Catasto e interamente posseduti dalle imprese.

Per il 2012, l’Imu sulla prima casa può essere versata in tre rate. La prima e la seconda ammontano ad un terzo del totale e sono calcolate applicando l’aliquota di base e le detrazione previste. Devono essere corrisposte entro il 18 giugno e il 17 settembre. La terza rata va versata entro il 17 dicembre a saldo del totale. Il contribuente può in alternativa optare per il versamento in due rate.

Per tutti gli altri immobili, la prima rata si paga entro il 18 giugno in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni eventualmente previste.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24. Dal primo dicembre 2012 è ammesso anche l’apposito bollettino postale.

Calcolo gratuito dell’Imu con la stampa del modulo F24

http://www.homeonline.it/imu/

https://apps.facebook.com/calcolo_imu

Come l’ICI, anche l’IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi, vale a dire IRPEF (per i redditi d’impresa) IRES e IRAP (art. 14, comma 1 del D.Lgs. 23 del 2011).

Impegno civico per Artena

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